Formazione dei lavoratori Art. 37

Formazione dei lavoratori art.37

Per adempire agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare ai sensi dell’art. 37, il Datore di lavoro deve pianificare per tutti i lavoratori la partecipazione a corsi di formazione specifici a seconda sia del livello di rischio aziendale (basso, medio, alto come deducibile dal codice ATECO), sia della mansione ricoperta nell’organizzazione.
Per quanto concerne la formazione lavoratori, il percorso formativo è composto da un modulo di formazione GENERALE, di durata minima pari a 4 ore, e da un modulo di formazione SPECIFICA di durata variabile, 4-8-12 ore, a seconda della classe di rischio.

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